Categoria: Comunicati stampa
Area tematica: Lavoro e occupazione

Progetto di legge sulle discipline bionaturali.

Atti parlamentari                                                                                             Assemblea regionale siciliana

 

XVI Legislatura                   Documenti: disegni di legge e relazioni                                     Anno 2013

 

 

            (n. 493)

 

 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

presentato dal deputato: Marziano

 

 

l’11 luglio 2013

 

Valorizzazione e promozione delle Discipline Bio-Naturali e tutela della libertà di

pratica e dei diritti dell’ utente

 

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RELAZIONE DEL  DEPUTATO PROPONENTE

 

Onorevoli colleghi,

 

nei 12 anni trascorsi dal novembre 2001, quando su una rivista del settore è apparsa per la prima volta la dicitura ‘Discipline Bio-Naturali’, la rete di discipline che sono andate via via riconoscendosi in questo comparto e in questa definizione ha continuato ad affermarsi come fenomeno sociale di rilievo e di pubblico interesse.

 

Discipline come lo shiatsu, la riflessologia, il tuina, la naturopatia ecc. che fin dai primi anni ‘70 avevano conosciuto una diffusione e un successo crescente fino a diventare alla fine degli anni ‘90 un fenomeno che coinvolgeva milioni di cittadini e migliaia di professionisti, trovavano finalmente una definizione comune che poneva l’accento sugli elementi originali e unificanti che costituivano il fondamento culturale di un nuovo settore ‘riconoscibile’ dalla società e dalle istituzioni.

 

Tutto ciò nonostante le pur notevoli diversità di matrice culturale, approccio, metodologie, strumenti operativi, stili ecc. proprie di ogni disciplina, anzi valorizzando la ricchezza di stimoli che nasceva dalla varietà stessa.

 

Veniva così superata per gli operatori del settore la condizione di ‘non medici’, ‘non sanitari’, ‘alternativi’, ‘complementari’ ecc.; tutte collocazioni e ruoli che partivano da quello che ‘non erano’ o da quello che erano in contrapposizione o affiancamento a qualcos’altro.

 

Iniziava ad affermarsi e a acquisire visibilità una nuova ‘cultura della vitalità’ che in questi anni è cresciuta riscoprendo una importante funzione grazie alla sua ‘alterità’ rispetto le attività sanitarie, estetiche, sportive e del fitness; funzione originale che era di fatto riconosciuta quotidianamente da milioni di cittadini che, a qualsiasi età e in qualsiasi condizione di salute/malattia, avevano trovato negli ‘operatori per la vitalità’ un aiuto a ‘star meglio’ e vivere in maggior pienezza la vita di tutti i giorni.

 

Nei 12 anni successivi il fenomeno sociale ‘Discipline Bio-Naturali’ è diventato anche un fenomeno istituzionale: sono 10 le leggi regionali approvate e entrate in vigore a livello regionale (di cui 8 invalidate dalla Corte Costituzionale e 2 tutt’ora operative), 6 le regioni coinvolte, decine i progetti di legge che giacciono presso il Parlamento nazionale e i Consigli regionali.

 

Ultima, nell’aprile di quest’anno, una legge entrata in vigore nella Provincia autonoma di Trento, terza legge regionale per le DBN attualmente operativa.

 

Questo disegno di legge è finalizzato ad assegnare una collocazione adeguata e un ruolo dovuto ad un settore libero dell’attività economica e sociale che ha creato e gestito un prezioso servizio ai cittadini e alle strutture di assistenza, creando, da oltre 30 anni, ricchezza e vitalità nel nostro tessuto sociale.

 

La legge regionale proposta non vuole creare e non crea una nuova professione regolamentata, né del resto potrebbe farlo visto che la competenza in materia di ‘professioni’ viene collocata dall’articolo 117 della Costituzione italiana nella materia di ‘legislazione concorrente’, ovvero un terreno in cui le regioni possono operare solo in presenza di una ‘legge quadro’ nazionale che nel settore non esiste e che, in tempi di ‘liberalizzazioni’, non è probabile né auspicabile sia varata.

 

L’operatore e il formatore in DBN sono e restano libere professioni ai sensi della legge 4/2013.

 

Anzi, al contrario il presente disegno di legge intende, come recita la seconda parte del titolo, tutelare la libera pratica degli operatori scongiurando il rischio che le discipline Bio-Naturali siano inserite nelle ‘riserve’ di qualche professione regolamentata.

 

Tutela nel contempo i cittadini/utenti mediante un monitoraggio qualitativo sugli operatori in DBN che potranno iscriversi volontariamente ad un Registro degli Operatori sulla cui qualità è chiamata a vigilare la Regione attraverso un Comitato Tecnico Scientifico composto dagli esperti delle discipline, rappresentanti dei consumatori e delle parti sociali.

 

Tutela ancora i cittadini/utenti attraverso la vigilanza, esercitata attraverso l’opera dello stesso Comitato Tecnico Scientifico, sulla qualità della formazione istituendo un Registro degli Enti di Formazione abilitati a formare in DBN e un Registro dei Formatori.

 

La denominazione di questo disegno di legge mette in evidenza che la legge non è finalizzata a regolamentare nuove professioni né alla creazione di nuove, ennesime, ‘riserve’ professionali che intralcino ulteriormente l’attività economica e appesantiscano il tessuto sociale, ma al contrario la valorizzazione e promozione delle DBN come patrimonio collettivo da tutelare contro ogni tentativo, da parte di alcuni settori professionali regolamentati, di appropriarsi di attività rispetto alle quali sono culturalmente non coerenti e tecnicamente non competenti.

 

Il disegno di legge, nel quadro della legge 4/2013, ribadisce la libera pratica amatoriale e professionale delle DBN. Si impegna altresì a tutelare i diritti del cittadino/utente attraverso forme di controllo sulla qualità sulla formazione e sull’esperienza degli operatori. Quindi non costruisce nuovi steccati corporativi ma salvaguarda un bene collettivo che è nato e cresciuto grazie alla libera iniziativa e che nel libero mercato, con una adeguata vigilanza istituzionale garantita dalla legge stessa, trova la miglior tutela della qualità.

 

Articolo 1: enuncia le finalità della legge che consistono nella definizione di un nuovo settore come ambito di libera professione ai sensi della legge nazionale 4/2013 e d libera attività di impresa nella tutela del cittadino/utente.

 

Articolo 2: definisce la natura delle DBN, identificandone i fondamenti culturali e operativi e creando una modalità di adesione al settore su base volontaria degli enti che rappresentano le discipline coerenti a tali fondamenti.

 

Articolo 3: precisa l’ambito delle attività delle DBN, finalizzandole alla miglior espressione delle risorse vitali dell’individuo e delimitandone l’area di competenza, in netta distinzione dalle aree sanitarie (cura delle patologie), estetiche (cura degli inestetismi), sportive (agonismo) e del benessere/fitness (cura della forma e prestanza fisica).

 

Articolo 4: stabiliscono la libera adesione all’area delle DBN da parte delle singole discipline sulla base dell’adesione ai fondamenti di cui all’articolo 2. Saranno gli enti che aggregano i cultori delle singole discipline, sulla base dei principi culturali su cui fondano la propria pratica, a chiedere l’inserimento tra le DBN della loro disciplina. Sarà compito degli organismi di vigilanza evidenziare le eventuali incongruenze e richiamare al rispetto dei principi fondanti gli enti che si trovino in contraddizione.

 

Articolo 5: istituisce il Comitato Tecnico Scientifico, organo consultivo e propositivo, ne definisce la composizione e le modalità di insediamento.

 

Articolo 6: definisce le competenze e le attribuzioni affidate al C.T.S.

 

Articolo 7: istituisce gli Elenchi Regionali degli Operatori e dei Formatori ribadendo la caratteristica di volontarietà da parte dei professionisti nell’iscrizione. Le DBN restano nell’ambito delle libere professioni e l’iscrizione ai registri non costituisce e non può costituire titolo abilitante né obbligo per l’esercizio della professione.

 

Articoli 8 e 9: disciplinano rispettivamente le caratteristiche degli Elenchi degli Operatori e dei Formatori, demandando al C.T.S. la definizione dei criteri e la gestione ordinaria degli Elenchi stessi, sotto il controllo degli organi competenti della Regione.

 

Articolo 10: istituiscono e disciplinano l’Elenco degli Enti di Formazione, demandando al C.T.S. la funzione di proposta dei criteri alla struttura regionale preposta alla formazione e la gestione ordinaria dell’ Elenco stesso.

 

Articolo 11: stabilisce forme e modalità di reciproco riconoscimento di titoli, intese bilaterali e di reciprocità con altre regioni in ambito nazionale e altre nazioni in ambito di Unione europea.

 

Articolo 12: definisce forme di valorizzazione e di promozione da parte della Regione a vantaggio delle DBN e in primo luogo la Rete della Vitalità e la libera associazione tra professionisti ai sensi della legge 4/2013.

 

Articolo 13: norma finanziaria per la copertura delle spese nel rispetto del principio stabilito nell’articolo 7 (assenza di oneri per la regione per la gestione degli Elenchi).

 

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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

 

Art. 1.

Finalità

 

1. La Regione si impegna a sostenere e promuovere le Discipline Bio-Naturali con gli strumenti a propria disposizione, a valorizzare l'attività degli operatori e a garantire all’utenza una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.

 

Art. 2.

Fondamenti culturali e operativi

 

1. Il settore di attività denominato Discipline Bio-Naturali (di seguito D.B.N.) è costituito dalle attività e dalle pratiche che, su iniziativa degli enti che ne organizzano la pratica e l’insegnamento, aderiscono liberamente ai fondamenti culturali e operativi definiti in questo articolo, ovvero:

 

a) la finalizzazione alla piena espressione della vitalità, patrimonio originale e unico di ogni persona in qualsiasi età, condizione sociale, stato di benessere;

 

b) l’approccio globale alla persona, presa in considerazione come entità vitale indivisibile;

 

c) l’utilizzo esclusivo di tecniche, strumenti, prodotti naturali.

 

 

Art. 3.

Identificazione delle Discipline Bio-Naturali

 

1. I fondamenti culturali e operativi che qualificano il settore delle D.B.N., espressi nell’articolo 2, definiscono e differenziano le pratiche delle D.B.N. dalle attività di altri settori che si occupano di servizi alla persona quali le discipline sanitarie, le attività estetiche, gli sport e le pratiche finalizzate alla forma fisica. Le D.B.N. si propongono di valorizzare le risorse vitali della persona creando le migliori condizioni per una vita piena e felice, senza entrare nel merito di situazioni patologiche, estetiche, agonistiche e relative alla prestanza fisica.

 

2. Le D.B.N. pertanto forniscono un rilevante contributo al benessere individuale e sociale con una propria modalità specifica, originale e riconoscibile, senza sovrapporsi o confondersi con le attività riservate alle professioni sanitarie finalizzate alla cura delle patologie, le attività estetiche finalizzate alla riduzione degli inestetismi, alle attività sportive finalizzate all’ agonismo, alle attività di fitness e similari finalizzate al potenziamento della prestanza fisica.

 

Art. 4.

Adesione alle discipline

 

1. L’adesione al settore delle D.B.N. da parte di cultori delle discipline praticate in regione, su iniziativa degli enti (associazioni, società, fondazioni o altre tipologie di organizzazione, di seguito indicate con il nome generico di ente) che li rappresentano, è libera e volontaria e subordinata unicamente al rispetto coerente dei tre fondamenti definiti nell’articolo 2.

 

2. Il compito di vigilare sulla reale ottemperanza a tale condizione nell’approccio culturale, nella comunicazione sociale e nella prassi operativa da parte degli enti che dichiarano di aderire alle D.B.N., è affidato agli organismi istituiti da questa legge all’articolo 5.

 

Art. 5.

Organismi tecnici consultivi e propositivi

 

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, la Regione si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico ( di seguito C.T.S.) nominato dall’Assessore regionale alla salute e composto da:

 

a) tre rappresentanti degli enti rappresentativi di operatori e di formatori in D.B.N., operanti in regione da almeno un anno e che abbiano un numero di aderenti non inferiore a 25 residenti o domiciliati sul territorio regionale;

 

b) tre rappresentanti degli enti di formazione, pubblici o privati, accreditati e non accreditati, che abbiano organizzato corsi in regione della durata di almeno un anno e di durata non inferiore alle 250 ore frontali in D.B.N;

 

c) tre rappresentanti di organismi di rappresentanti delle parti sociali, ovvero:

 

- associazioni dei consumatori;

 

- organizzazioni dei lavoratori;

 

- organizzazioni degli imprenditori;

 

- operativi in Regione da almeno un anno, con un numero di aderenti non inferiore a 200 sul territorio regionale.

 

2. La composizione del Comitato Tecnico Scientifico deve comunque garantire una composizione maggioritaria (maggioranza semplice) di esperti in D.B.N., rappresentanti degli enti di D.B.N. come definiti ai punti a) e b).

 

3. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, è nominato dall’Assessore regionale per la salute. Il Vicepresidente, con delega a sostituire il Presidente in caso di sua assenza, è nominato dall’assemblea plenaria del Comitato Tecnico Scientifico.

 

5. Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito C.T.S.) è in prima istanza formato dagli Enti che ne richiedono l’inserimento al Presidente dichiarandosi conformi ai fondamenti definiti all’articolo 2. E’, in seconda istanza, compito del Comitato Tecnico Scientifico stesso sospendere, con le modalità ci cui all’articolo 6.1.c), le discipline e/o le associazioni che risultassero estranee o in contraddizione con i fondamenti citati.

 

6. La composizione del C.T.S. può essere, di volta in volta, integrata con la presenza di esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria e quanti altri esperti possano dare un contributo alle finalità istituzionali. Tali esperti non hanno diritto di voto nelle deliberazioni assembleari.

 

Art. 6.

Funzioni del Comitato Tecnico Scientifico

 

1. Il C.T.S. svolge funzioni di organo di supporto tecnico e di consulenza scientifico-culturale. In particolare:

 

a) valuta la conformità iniziale delle discipline accolte nel C.T.S. ai fondamenti definiti all’articolo 2;

 

b) vigila sul rispetto nel corso del tempo dei fondamenti definiti all’articolo 2 da parte degli Enti accolti nel C.T.S.;

 

c) sospende, con relazione motivata e circostanziata, e segnala alla Regione per l’esclusione, gli Enti che nella propria pubblicistica e attività istituzionale (pratica, servizi alla persona e/o servizi formativi) dovessero uscire dagli ambiti di competenza delle D.B.N. stesse e/o invadere ambiti riservati a professioni regolamentate;

 

d) propone i contenuti e i parametri organizzativi dei percorsi formativi riconosciuti dalla Regione per ogni disciplina, idonei ai fini dell’iscrizione all’Elenco operatori e all’Elenco formatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, gestiti da enti di formazione accreditati e non accreditati iscritti all’elenco degli enti di cui all’articolo 10;

 

e) elabora modalità, criteri e contenuti delle valutazioni in relazione ai percorsi formativi previsti al comma precedente gestiti dagli Enti di Formazione iscritti all’Elenco di cui all’articolo 10, limitatamente all’attività formativa riconosciuta dalla Regione;

 

f) definisce le caratteristiche, le qualità e gli obblighi degli enti di formazione non accreditati necessari e sufficienti per l’iscrizione nell’elenco competente;

 

g) definisce le caratteristiche, le qualità e gli obblighi degli enti di formazione accreditati necessari e sufficienti per l’iscrizione nell’elenco competente, tra cui l’obbligo di utilizzo, per la formazione in DBN, di docenti e di coordinatori/direttori didattici iscritti all’Elenco corrispondente;

 

h) valuta le domande di iscrizione agli elenchi di cui agli art. 7, 8, 9 e 10;

 

i) elabora il quadro delle competenze qualificanti per ogni disciplina ai fini del rilascio delle certificazioni di competenza di cui all’articolo 8.1.c);

 

j) propone alla regione iniziative volte alla promozione, divulgazione e sostegno alle attività in ambito D.B.N.;

 

k) concorre con la Giunta regionale alla definizione delle politiche ed iniziative regionali volte a qualificare gli operatori in D.B.N. e la loro attività sul territorio regionale, e in particolare:

 

- promuove iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole comportamentali stabilite dalle associazioni di settore;

 

- formula proposte e pareri inerenti agli interventi regionali volti a tutelare il rapporto tra operatori in D.B.N. e utenti e a promuovere buone relazioni e forme di collaborazione tra operatori in D.B.N. e professionisti operanti in settori contigui e complementari.

 

Art. 7.

Elenco degli operatori e Elenco dei formatori

 

1. Allo scopo di tutelare i cittadini/utenti fornendo un riferimento qualitativo e per perseguire le finalità di cui all’articolo 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità elaborate e proposte dal C.T.S. di cui all’articolo 5, sono istituiti, presso la Giunta regionale:

 

a) l’elenco regionale degli operatori in D.B.N., articolato in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato “Elenco operatori”;

 

b) l’elenco regionale dei formatori in D.B.N., articolato in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato “Elenco formatori”.

 

2. L'iscrizione agli elenchi non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio della professione da parte degli operatori e dei formatori, in quanto la pratica professionale della disciplina resta nell’ambito delle libere professioni non regolamentate e delle libere attività d’impresa, come garantito dalla Costituzione e confermato dalla legge nazionale n. 4/2013.

 

3. L'istituzione presso la Giunta regionale degli elenchi di cui al presente e successivo articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, salvo quanto previsto all’articolo 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8.

Elenco degli operatori in D.B.N

 

1. All’Elenco operatori possono iscriversi:

 

a) coloro i quali abbiano partecipato con successo a specifici percorsi formativi riconosciuti dalla Regione presso enti di formazione accreditati iscritti all’elenco degli enti;

 

b) coloro i quali abbiano completato un ciclo formativo sulla base dei contenuti didattici e parametri organizzativi definiti dal C.T.S. presso enti di formazione non accreditati iscritti e/o non iscritti all’Elenco enti e che possano documentare l'esercizio dell'attività nella disciplina all’atto della richiesta di iscrizione all’Elenco operatori;

 

c) coloro i quali non siano in possesso di una formazione documentabile ai sensi dei precedenti commi a) e b) ma possano documentare l’esercizio dell’attività e siano in possesso di una certificazione di competenza regionale relativa alle conoscenze e abilità pertinenti alla disciplina in oggetto.

 

Art. 9.

Elenco dei formatori in D.B.N.

 

1. L’ Elenco formatori è articolato in 2 sezioni:

 

a) docenti;

 

b) coordinatori/direttori didattici.

 

2. Possono iscriversi all’elenco formatori nella sezione docenti :

 

a) coloro i quali abbiano partecipato con successo a specifici percorsi formativi riconosciuti dalla Regione presso enti di formazione accreditati iscritti all’elenco Enti e abbiano maturato una esperienza operativa documentabile;

 

b) coloro i quali possano documentare una esperienza di attività formative avendo gestito come docente presso enti di formazione accreditati e/o non accreditati iscritti e/o non iscritti all’elenco enti.

 

3. Possono iscriversi all’elenco Formatori nella sezione coordinatori/cirettori didattici:

 

a) coloro i quali abbiano partecipato con successo a specifici percorsi formativi riconosciuti dalla Regione presso enti di formazione accreditati iscritti all’elenco enti e abbiano maturato un'esperienza documentabile presso enti di formazione accreditati o non accreditati iscritti all’elenco degli enti;

 

b) coloro che possano documentare un' adeguata esperienza di attività formative avendo coordinato/diretto cicli di formazione in DBN secondo i parametri definiti dal C.T.S. o abbiano maturato una pluriennale esperienza operativa documentabile in qualità di formatore nella disciplina in corsi DBN presso enti di formazione accreditati o non accreditati iscritti e/o non iscritti all’elenco degli enti.

 

Art. 10.

Intese interregionali e riconoscimenti tra stati dell’Unione europea

 

1. La Regione promuove la stipula di apposite intese con le altre regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi attinenti alle D.B.N.

 

2. La Regione, ai fini dell’iscrizione ai elenchi istituiti in forza degli articoli 7, 8, 9 e 10 riconosce le certificazioni conseguite e le esperienze maturate in altre regioni italiane e altri stati appartenenti all’Unione europea.

 

Art. 11.

Rete della Vitalità e altre forme di intervento regionale

 

1. La Regione, allo scopo di favorire una piena valorizzazione delle risorse vitali dei cittadini e di assicurare uno standard elevato di qualità nelle attività esercitate a tale scopo, promuove con tutti gli strumenti e i mezzi a propria disposizione l’istituzione e la divulgazione della Rete della Vitalità intesa come struttura diffusa e radicata presente sul territorio in grado di fornire servizi ai cittadini/utenti in ambito D.B.N..

 

2. Fanno parte della Rete della Vitalità gli operatori iscritti all’Elenco istituito all’articolo 8 e le imprese che si avvalgono delle prestazioni degli operatori iscritti all’Elenco stesso.

 

3. La Regione, nell’ambito normativo definito dalla legge nazionale 4/2013, favorisce le forme associative tra gli operatori e i formatori in D.B.N., nel rispetto dei fondamenti definiti all’articolo 2, finalizzate alla piena valorizzazione della cultura della vitalità di cui ogni Disciplina Bio-Naturale, nei propri peculiari aspetti, è portatrice.

 

Art. 12.

Norma finanziaria

 

1. Per le spese relative al funzionamento del C.T.S. di cui all'articolo 5 si provvede con le somme appositamente stanziate nel bilancio di previsione della Regione.  

 

2. All'autorizzazione delle altre spese necessarie alle attività e funzioni previste nei precedenti articoli si provvederà con legge successiva.

 

Art. 13.

Norma finale

 

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

 

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

  • Bruno Marziano | Sito ufficiale

    Io sto con chi crede ancora nella politica seria e per bene. In questi anni, da solo o con il gruppo parlamentare del Partito Democratico, mi sono impegnato a Siracusa e in Sicilia per dare risposte concrete ai bisogni e alle aspettative della gente. Il mio lavoro ha sempre riguardato diverse aree strategiche per lo sviluppo del territorio: industria, politiche del lavoro, infrastrutture, ambiente, sanità, politiche sociali, scuola, università e formazione, cultura e turismo Sempre al servizio delle famiglie, dei giovani, dei lavoratori, delle imprese.