Istituzione del Parco archeologico di Akrai e degli Iblei
RElazione dei deputati proponenti
Onorevoli colleghi,
i comuni montani della provincia di Siracusa Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino, con una popolazione complessiva di 35.000 abitanti, nel 2003 hanno costituito l’Unione dei comuni Valle degli Iblei. Tre di questi (Cassaro, Ferla e Sortino) sono stati inseriti dall’Unesco tra i comuni considerati porta di accesso al sito di Pantalica, mentre il comune di Palazzolo Acreide è stato inserito tra i comuni della Val di Noto per il Barocco. In tutti i sette comuni sono comunque presenti ben radicate strutture museali e un’avviata attività di attrazione turistico - culturale. Questo comprensorio montano vanta un patrimonio storico, artistico e naturalistico di straordinaria bellezza, oltre che tradizioni popolari molto significative. Al di là della provincia di Siracusa il versante che scende al mare nella provincia di Ragusa ha tra le sue mete significative Noto e i resti di Noto antica, legandosi ad altre aree di notevole interesse archeologico e naturalistico
Istituzione del Parco Archeologico di Akrai e degli Iblei
1. Al fine di pervenire alla istituzione del Parco Archeologico di Akrai e degli Iblei, con la collaborazione degli enti locali e delle associazioni interessate e presenti nel territorio, è costituito un Comitato avente il compito di sottoporre alla Regione una proposta che contenga:
a) la descrizione analitica dei luoghi, con particolare riguardo ai valori archeologici, nonché ai valori espressi dalle trasformazioni del territorio conseguenti all'esercizio delle attività umane tradizionali della zona;
b) la precisa individuazione del territorio da destinare a parco archeologico, con le zonizzazioni che devono includere i siti archeologici già individuati, ancorché attualmente inseriti in altre delimitazioni di parco.
2. Il Comitato può assumere iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei valori ambientali del territorio e a promuovere il turismo culturale, con particolare riferimento all’archeologia.
3. Al fine di agevolare l'elaborazione delle proposte, l'Assessorato regionale ai Beni culturali e dell’Identità siciliana e l’Assessorato del territorio e dell'ambiente forniscono la documentazione in loro possesso e la necessaria assistenza finalizzata alla realizzazione del parco.
4. Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale ai Beni Culturali e dell’Identità siciliana ed è composto:
a) in via transitoria, dai sindaci dei comuni interessati ai siti archeologici già individuati;
b) da un rappresentante dell'Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell’Identità siciliana;
c) dal sovrintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa che lo presiede e coordina;
d) da tre esperti individuati tra quelli maggiormente rappresentativi in ambito storico artistico e archeologico.
5. In caso di mancanza di designazioni dei membri entro 30 giorni dalla richiesta, il comitato è costituito con quelli designati purché in numero non inferiore a sei.
6. La proposta di cui al comma 1 è presentata dal Comitato all'Assessore regionale ai Beni Culturali e dell’Identità siciliana entro 180 giorni dalla costituzione. Trascorso detto termine, l'Assessore regionale ai Beni Culturali e dell’Identità siciliana, nel caso di mancato invio della proposta, nomina un commissario ad acta per l'esercizio in via sostitutiva delle funzioni attribuite al Comitato.
7. Tenuto conto della proposta formulata dal Comitato, o in via sostitutiva dal commissario ad acta, l'Assessore regionale ai Beni Culturali e dell’Identità siciliana sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del parco.
8. La sede legale e gli uffici del Parco Archeologico di Akrai e degli Iblei è stabilita presso il comune di Palazzolo Acreide (Sr).
9. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa complessiva di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 442525.
Art. 2