"Interventi per la valorizzazione del quartiere di Santa Lucia, del Foro Siracusano e del Borgo di S. Antonio a Siracusa."
Assemblea Regionale Siciliana
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DISEGNO DI LEGGE
Presentato dal deputato Marziano
il 22 settembre 2010
"Interventi per la valorizzazione del quartiere di Santa Lucia, del Foro Siracusano e del Borgo di S. Antonio a Siracusa."
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RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
la legge regionale del 7 maggio 1976, n.70, che prevedeva interventi in favore dei centri storici di Siracusa (Ortigia) e di Agrigento, stabiliva all’art. 1 che la Regione Siciliana avrebbe elaborato, entro i sei mesi successivi, un elenco dei centri storici più importanti della Sicilia, previo parere della competente Commissione legislativa.
Le norme previste per il rilancio dei centri storici, contenute nelle leggi regionali n. 70/76 anzidetta, n. 35 del marzo 1985 e in quella successiva del 1996, hanno effettivamente determinato il rilancio del centro storico di Ortigia, per altro ancora non completato. E’ opportuno rilevare che il centro storico di Siracusa, tuttavia, non è costituito solo dall’isola di Ortigia, ma annovera anche il Quartiere Santa Lucia, il Foro Siracusano e il Borgo S. Antonio.
Per meglio comprendere la genesi e l’assetto urbanistico del Foro Siracusano e della Borgata Santa Lucia bisogna ripercorrere i tempi e le modalità che hanno portato all’antropizzazione delle due aree dopo la demolizione delle mura di cinta dell’isola di Ortigia. Al momento dell’Unità d’Italia, la Città di Siracusa coincideva, sostanzialmente, con i confini dell’isola di Ortigia e contava poco meno di 20.000 abitanti.
Dopo la demolizione delle mura di cinta l’espansione della città verso la terraferma avvenne verso Ovest, sulle aree demaniali della cosiddetta Piazza d’Armi, e verso Nord, sulle aree private, allora coltivate soprattutto a vigneti. Nelle aree ex demaniali si procedette attraverso bandi pubblici, sulla base di apposita lottizzazione e assegnazione con contratti enfiteutici ai beneficiari che appartenevano, per lo più, alla borghesia, mentre l’espansione della città verso Nord avveniva attraverso lottizzazioni private.
L’edificazione della borgata Santa Lucia avvenne sulla base delle diverse lottizzazioni predisposte dagli ingegneri promotori, su mandato dei proprietari terrieri, pagando il canone annuale della concessione enfiteutica ed osservando le relative prescrizioni costruttive.
Le caratteristiche urbanistiche del Foro Siracusano, della Borgata S. Lucia e Borgo S. Antonio, tranne alcuni esempi di demolizione e ricostruzione degli anni ’60, oggi sono le stesse di quelle previste nei piani di lottizzazione pubblici (Foro Siracusano) e privati (Borgata Santa Lucia) e nei contenuti dei contratti enfiteutici a suo tempo stipulati. Lo sviluppo industriale verificatosi nella provincia di Siracusa tra il 1955 e il 1980 ha determinato un incremento demografico e un’espansione di vaste proporzioni che ha sconvolto la stessa struttura della città.
I cittadini, a seguito della notevole occupazione prodotta dalle industrie, hanno cominciato a preferire le nuove case nelle zone di espansione, abbandonando il patrimonio edilizio esistente. Per valutare tale fenomeno è bene precisare che al 1951 l’isola di Ortigia registrava una popolazione residente di 28.536 abitanti, che il Foro Siracusano ne contava 8.396 e la vecchia Borgata Santa Lucia 23.668. Oggi nelle nuove zone di espansione della città risiedono circa 95.000 abitanti, mentre a Ortigia solamente 4.530 persone e nella vecchia Borgata Santa Lucia e nell’intera zona del Foro Siracusano 16.594.
E’ facile constatare la fuoriuscita di oltre 15.470 abitanti da questi due quartieri. Il patrimonio edilizio della Borgata di S. Lucia è oggi caratterizzato da un forte degrado, abitato da famiglie a basso reddito, da disoccupati o da immigrati extracomunitari. Le attività commerciali languono; l’arredo urbano è assolutamente inesistente; la Piazza S. Lucia è in stato di abbandono; la rete catacombale non è valorizzata come meriterebbe. Vi sono, poi, aspetti preoccupanti riguardo alla sicurezza dei cittadini per il proliferare di attività illecite e per il forte degrado sociale che interessa il quartiere e compromette la vivibilità e la qualità della vita. E dire che il quartiere ricade per buona parte nel territorio dell’antica Acradina, la seconda città delle antiche Siracuse, magnificata da Cicerone e prospiciente il Porto Lachio. In quest’area insistono importanti testimonianze archeologiche come l’Arsenale Greco e le Terme Bizantine, che si crede corrispondano al Bagno di Dafne, dove trovò la morte l’imperatore bizantino Costante II; le più antiche catacombe cristiane risalenti al 220-30 d.C. e denominate di Santa Lucia; il Sepolcro di Santa Lucia con la Basilica, che conserva elementi di epoca normanna, al cui portico lavorò Pompeo Picherali e al cui altare Caravaggio dedicò la grande pala del martirio di S. Lucia.
In questo quartiere ogni prospetto offre alla vista un vasto campionario di raffinate decorazioni liberty che arricchiscono portali, mensole e finestre con mascheroni, testine femminili e fronde di fiori e frutta scolpite nella pietra da abili artigiani. Qui sorge lo stadio Vittorio Emanuele II, un “capolavoro dell’architettura razionalista italiana” come recentemente affermato dal prof. Giansiracusa.
Un’ubicazione eccezionale quella della Borgata di S. Lucia cui fanno da corona nelle immediate vicinanze: le catacombe di Vigna Cassia, il Museo Paolo Orsi e il Santuario della Madonnina delle Lacrime, le Catacombe di S. Giovanni, il Parco Archeologico, l’isola di Ortigia.
Una ubicazione straordinaria che, però, dà vita a un quartiere degradato e abbandonato.
E’ un danno incalcolabile, che pesa enormemente su tutta la popolazione di Siracusa e sulla economia.
E’ paradossale che nel momento in cui Siracusa ha registrato un rilevante incremento urbanistico e una crescita della sua economia, il vecchio tessuto edilizio della Borgata Santa Lucia sia rimasto abbandonato. Per questi motivi occorre un intervento straordinario, pluriennale, pilotato dalla Regione siciliana, finalizzato a ricostruire un tessuto urbano che renda vivibile l’intera area. Il presente disegno di legge ha l’obiettivo di stimolare la rinascita del Quartiere e di favorire l’intervento edilizio con degli incentivi pari al 35% dei costi di costruzione attraverso due tipi di intervento: o sotto forma di contributi a fondo perduto o con il pagamento degli interessi sui mutui ventennali, mettendo a carico dei privati l’uno per cento. Non si tratta di prevedere cospicui finanziamenti, in considerazione delle difficoltà finanziarie della Regione, ma di una mobilitazione di risorse regionali di modesta entità purché siano garantite per molti anni. L’intervento della Regione susciterà sicuramente l’operatività dei privati, anche perché esistono già le opere di urbanizzazione primaria. Nella zona della Borgata e del Foro Siracusano non si è proceduto, nel tempo, con demolizioni e ricostruzioni, data la caratteristica dell’edilizia esistente a uno,due o tre piani, e dato il vincolo urbanistico come centro storico, con tessuto viario non modificabile.
Procedere con delle ristrutturazioni o con gli ampliamenti limitati consentiti dal Piano Regolatore o dal Piano particolareggiato ma sostenuti da particolari agevolazioni ai fini abitativi, ricettivi, commerciali, turistici e per studi professionali può consentire un autentico rilancio.
La previsioni di spesa, sia per la concessione di contributi a fondo perduto che per i contributi sugli interessi, sono abbastanza modeste ma rappresentano un importante punto di avvio. Se il meccanismo funzionerà, si potrà prevedere che per gli anni successivi, in sede di approvazione del Bilancio regionale, siano assegnate somme più significative per far fronte alle richieste avanzate dagli interessati.
Disegno di Legge
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Art.1
1. In applicazione del secondo comma dell’articolo 1 della legge regionale 7.5.1976 n. 70, il Governo regionale riconosce quale centro storico della Città di Siracusa, oltre l’isola di Ortigia, le aree denominate “Foro Siracusano”, “Borgata Santa Lucia”, “Borgo S. Antonio” nei limiti della consistenza edilizia del 1951.
Art. 2
1. Il Comune di Siracusa è obbligato a redigere, entro diciotto mesi, i Piani particolareggiati dei quartieri Foro Siracusano, Borgata Santa Lucia e Borgo S. Antonio, promuovendo:
a) la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio storico, monumentale, ambientale e archeologico;
b) il recupero edilizio con interventi di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria di adeguamento e consolidamento antisismico e le eventuali sopraelevazioni, consentiti del Piano particolareggiato, ai fini economici, sociali, abitativi, ricettivi, culturali, commerciali, sportivi;
c) la permanenza degli attuali abitanti e di quanti vogliono insediar visi in misura non superiore a quelli censiti nel 1981;
2. Decorso infruttuosamente il termine fissato per l’adozione dei Piani particolareggiati, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente provvede, in via sostitutiva, a tutti gli adempimenti previsti e necessari per l’adozione dei Piani medesimi e alle successive incombenze sino all’approvazione degli stessi.
Art. 3
1. L’Amministrazione Comunale rilascia le concessioni edilizie previo parere della Commissione edilizia speciale prevista dalla Legge Regionale 7.5.1976, n. 70 e successive modifiche e integrazioni, concedendo contributi a fondo perduto pari al 35% del costo dell’intervento su una o più unità abitative, il cui preventivo deve essere redatto sulla base del prezziario regionale
2. Per le opere di restauro e di ripristino delle facciate esterne degli edifici, il Comune erogherà il contributo a fondo perduto nella misura del 70% dei costi effettivamente sostenuti e documentati.
3. Il Comune di Siracusa deve istituire nel proprio bilancio un fondo a gestione separata nel quale debbono essere trasferiti i finanziamenti della Regione previsti dalla presente legge e quelli eventualmente assegnati dal Governo nazionale e da altri enti.
Art. 4
1. Fino all’approvazione da parte dell’Assessorato per il territorio e l’ambiente, dei singoli Piani particolareggiati, possono essere consentiti sugli edifici ricadenti nel Foro Siracusano, del Borgo S. Antonio e della Borgata Santa Lucia gli interventi previsti dalle lettere a, b, c dell’art. 20 della legge 27 dicembre 1978, n. 71.
Art. 5
1. In alternativa alla concessione dei contributi di cui all’art. 3, l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici concede ai richiedenti un contributo ventennale sugli interessi per il mutuo contratto con gli Istituti di Credito, nella misura necessaria a ridurre il tasso d’interesse a carico dei privati all’1%.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzato, per ciascuno degli anni finanziari 2010, 2011, 2012 il limite ventennale di impegno di spesa rispettivamente di euro 200.000,oo, 300.000,oo, 400.000,oo.
3. I contributi sono destinati altresì alla corresponsione agli Istituti di Credito mutuanti delle somme tali che gli interessi di pre-ammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d’opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella prevista dal precedente comma.
4. Le erogazioni dei contributi regionali saranno effettuate agli Istituti di Credito fondiario con le modalità seguite per le operazioni relative all’edilizia convenzionata e agevolata.
Art. 6
1. I contributi a fondo perduto di cui al precedente art. 3 sono elevati al 100% del costo dell’intervento quando riguardano beni dello Stato, della Regione, del Comune, dell’ASP o di altri enti pubblici, o le emergenze archeologiche e loro pertinenze.
Art. 7
1. Il Comune di Siracusa, d’intesa con le autorità interessate, predispone un piano d’interventi con i relativi progetti esecutivi, per rendere fruibile la rete catacombale della Borgata Santa Lucia anche ai fini della sicurezza degli edifici posti nelle immediate vicinanze.
Art. 8
1. L’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici è autorizzato a trasferire al Comune di Siracusa, per le finalità di cui al precedente art. 3, la somma di euro 2.500.000 per l’anno 2010, 3 milioni di euro per il 2011, 3.500.000 euro per il 2012.
2. Per gli anni successivi si provvederà a norma dell’art. 4, secondo comma, della Legge regionale 8.7.1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per le finalità di cui all’art. 4, l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, è autorizzato, per ciascuno degli anni finanziari 2010, 2011, 2012, a delimitare il limite ventennale di impegno di spesa rispettivamente ad euro 200.000,oo, 300.000,oo, 400.000,oo. Per gli anni successivi si provvederà a norma dell’art. 4 secondo comma della Legge regionale 8.7.1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 9
1. L’assessorato regionale per il Territorio e l’Ambiente, per le finalità di cui all’art. 2, è autorizzato a concedere al Comune di Siracusa un finanziamento pari a 100.000,oo euro.
2. L’Assessorato alla Pubblica Istruzione e per i Beni Culturali è autorizzato a concedere al Comune di Siracusa, per le finalità di cui all’art. 7, un finanziamento di 200.000,oo.
Art. 10
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.