Introduzione della doppia scheda per l'elezione dei sindaci e dei presidenti di provincia. Multipreferenze e voto di genere
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge si intende consentire ai cittadini siciliani di esercitare il diritto di voto in ordine alla scelta del sindaco o del presidente della provincia in modo più chiaro ed esplicito, e per la propria rappresentanza a superare quei limiti che portano di fatto a escludere o a contenere in modo improprio la rappresentanza di genere femminile.. La prima questione che emerge nell'attuale sistema elettorale per i comuni e per le province regionali, é quella della scheda unica, dove il voto espresso dall'elettore risulta assegnato automaticamente anche al sindaco o al presidente della provincia pur non essendo direttamente segnato il nome del candidato prescelto alle predette cariche. Dopo 17 anni dalla prima legge sull'elezione diretta del sindaco, l'esperienza ha evidenziato e fatto lievitare alcune storture e incongruenze che hanno tradito lo spirito originario della stessa legge di elezione diretta del sindaco. Pur prevedendo l'attuale sistema elettorale il voto disgiunto, tuttavia esso è alquanto limitato in quanto spesso è accaduto che si indichi solo il voto di lista per i consigli comunali e provinciali e non quello per il sindaco o il presidente della provincia. In sostanza il voto espresso solo a favore di una delle liste presenti é assegnato ugualmente al candidato sindaco o presidente cui quella lista è collegata al di là, probabilmente, dell'autentica volontà dell'elettore. Così stando le cose, infatti, tale volontà non risulta pienamente espressa, quindi rispettata secondo il principio univoco di una scelta deliberata a favore di uno dei diversi candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia. La presenza della scheda unica, di fatto, può essere considerata anche causa dell'aumento di schede nulle per la difficoltà di praticare il voto disgiunto e inficia la base principale dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia che non dovrebbero trovare intermediari di sorta tra loro e il corpo elettorale che li elegge. Ma, accanto a questa prima fondamentale questione, ne esistono altre da affrontare e risolvere apportando i dovuti e necessari aggiustamenti all'attuale legislazione. Anche la scelta della rappresentanza nei consigli comunali e provinciali presenta qualche problema, seppure di diversa natura. Bisogna constatare, infatti, che per quanti sforzi si facciano, per quanto la consapevolezza del ruolo della donna sia maturata nella società, resta ancora precaria e limitata la presenza femminile in tali organismi. Il problema, per la verità, riguarda anche il governo delle giunte locali per cui appare necessario introdurre formule che obblighino per legge al rispetto di una equilibrata rappresentanza di genere sia negli organi di governo che nei consigli. In questo senso il presente disegno introduce la multi preferenza con obbligo, pena la nullità, a una scelta di genere. Con le modifiche così proposte si vuole offrire la possibilità di recuperare l'ispirazione che mosse il legislatore a introdurre per primo in Sicilia l'elezione diretta, quella di recuperare un rapporto tra la popolazione e le istituzioni di governo locale, prima e sopra la rappresentanza di partito. Il rispetto di un'equilibrata rappresentanza dei generi mira a far si che gli organi amministrativi e di rappresentanza locale rispecchino la naturale articolazione della società e la diversità dei punti di vista legati alle diverse appartenenze di genere. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Modalità di elezione del sindaco 1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, é così modificato: 3. La votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene mediante due schede separate, di colore diverso, una per l'elezione del sindaco, l'altra per l'elezione del consiglio comunale. 3 bis. La scheda di votazione per l'elezione del sindaco contiene il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco con accanto il contrassegno identificativo di ogni candidatura. 3 ter. Il voto per il sindaco si esprime tracciando un segno sul nome e il cognome o sul contrassegno identificativo del candidato, ovvero su entrambi. 3 quater. Per la nullità delle schede si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia. Sono annullate le schede che non consentono di individuare la scelta dell'elettore.'. Art. 2. Modalità di elezione del presidente della provincia regionale 1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, é così modificato: 2. La votazione per l'elezione del presidente della provincia regionale e del consiglio avviene mediante due schede separate, di colore diverso, una per l'elezione del presidente della provincia regionale, l'altra per l'elezione del consiglio provinciale. 2 bis. La scheda di votazione per l'elezione del presidente della provincia regionale contiene il nome e il cognome dei candidati alla carica di presidente con accanto il contrassegno identificativo di ogni candidatura. 2 ter. Il voto per il presidente della provincia regionale si esprime tracciando un segno sul nome e il cognome o sul contrassegno identificativo del candidato, ovvero su entrambi. 2 quater. Per la nullità delle schede si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia. Sono annullate le schede che non consentono di individuare la scelta dell'elettore.'. Art. 3. Multi preferenza e voto di genere 1. E' consentito all'elettore esprimere nell'ambito della lista prescelta per il consiglio comunale e/o per il consiglio provinciale un massimo di due preferenze, purché una di genere. 2. Qualora le preferenze siano espresse per rappresentanti dello stesso genere le preferenze sono nulle. Art. 4. Rispetto quote di genere nelle nomine 1. Il numero dei componenti nominati da comuni e province presso tutte le società, sia interamente che parzialmente partecipate, non può eccedere le tre unità e deve rispettare le diversità di genere pena la loro nullità. Art. 5. Disposizioni comuni 1. Dall'entrata in vigore della presente legge le norme in contrasto con la presente normativa cessano di avere vigore. Art. 6. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della