Interrogazione di Marziano per le "Case protette per anziani"
All’ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO e ALL'ASSESSORE PER LA SALUTE
PREMESSO che:
la L.R. 9 Maggio n. 22 ed il Decreto Presidenziale del 29 Giugno 1988 avente ad oggetto “Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali” prevede che le Case protette per anziani, inabili e minori sono strutture sociosanitarie residenziali destinate ad accogliere anziani, inabili e minori non autosufficienti che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere, con bisogni assistenziali di diversa intensità (disturbi comportamentali, elevati bisogni sanitari correlati ad elevati bisogni assistenziali, disabilità severe e moderate);
tutti gli interventi socio-assistenziali, coordinati ed integrati dalle Aziende sanitarie provinciali (ASP), sono principalmente rivolti all'assistenza ed all'eventuale reinserimento dei soggetti portatori di handicap di vario genere;
CONSIDERATO che:
i servizi offerti ai soggetti non autosufficienti ospiti delle Case Protette tendono, comunque, a spaziare tra le più varie attività, nell’ambito dell’integrazione socio-assistenziale e riabilitativa;
le prestazioni erogate, nello specifico, dalle Case protette sono: a) Assistenza di base diurna e notturna; b)Assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico-generiche, infermieristiche e di somministrazione dei farmaci, attività riabilitative, c)Assistenza farmaceutica, d)Attività di mobilizzazione, occupazionali, ricreativo-culturali e aggregative per il mantenimento della vita di relazione all’interno della struttura e nel contesto sociale esterno, e) Servizio alberghiero comprensivo di colazione, pranzo, merende e cena, guardaroba, lavanderia, servizio di pulizia e riordino locali;
il nostro ordinamento giuridico prevede che i costi del servizio pubblico di assistenza e cura dei soggetti non autosufficienti o dei portatori di handicap grave, siano a carico delle Istituzioni: la retta di degenza e' suddivisa in quota sanitaria (a carico delle Asp) e quota sociale (a carico dei Comuni);
PRESO ATTO che
gli accordi Stato-Regioni, volti a riordinare le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani, disabili, patologie psichiatriche e tossicodipendenze, impongono la necessità di dover procedere ad una nuova programmazione del settore;
a riguardo, il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 stabilisce le definizioni delle “Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria,delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”;
sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale;
sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute e che tali attività, sono di competenza dei comuni;
sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno - infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico degenerative e che dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario... (ad es.: hospice, R.S.A., CTA, prestazioni ex art. 26, legge n. 833/78, comunità terapeutiche per tossicodipendenti, etc.).
Per sapere se non ritengano di:
riconoscere alle Case protette per anziani, inabili e minori lo status di “Residenza Sanitarie Assistite a medio bassa intensità” o, in analogia all’esperienza di altre Regioni, la dizione di “Residenze Assistenziali Flessibili” in quanto gli ospiti di tali residenze sono qualificabili come pazienti clinicamente stabili, che non richiedono monitoraggio costante dei parametri vitali, non bisognosi di presenza medica continuativa ed in cui sono prevalenti le attività tecniche/infermieristiche di base e di assistenza igienico – personale;
riconoscere , pertanto, ope legis l’erogazione della retta di degenza suddivisa tra quota sanitaria (a carico delle ASP) e quota sociale (a carico dei Comuni e/o con integrazione dei privati) in favore degli ospiti assistiti;
riformare , quanto prima, la materia, procedendo ad una riorganizzazione del sistema delle cure extraospedaliere e del sistema socio – sanitario , favorendo una maggiore integrazione tra il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e il Dipartimento della Sanità sia in termini di pianificazione integrata delle risorse sia in termini di monitoraggio quali il quantitativo degli interventi socio – sanitari attualmente vigenti allo scopo di armonizzare ed perfezionare le due aree, evitando giustapposizioni di servizi, rilevando le lacune sistemiche, creando economie di spesa e sinergie interistituzionali.