Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi, la violenza ai danni delle donne e dei minori ha da qualche tempo assunto nella nostra giurisprudenza la connotazione di reato contro la persona, con tutte le conseguenze penali e civili della fattispecie. Si attuano così fondamentali principi della Costituzione e si traducono nella legislazione italiana diverse risoluzioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Unione europea. L'affermazione di diritto, tuttavia, non basta a risolvere il problema. Se pure ha aiutato una più generale presa di coscienza dei diritti di una moderna cittadinanza contro pratiche arcaiche e intollerabili, l'affermazione resta di puro principio se non innervata da una rete di assistenza e di sostegno che tuteli le vittime e prevenga i reati. E' per risolvere questo problema che il presente disegno di legge intende istituire nel sistema regionale una rete di relazioni fra comuni, province, aziende ospedaliere, uffici scolastici provinciali forze dell'ordine e prefetture, magistratura, organizzazioni sindacali, enti datoriali, associazioni del terzo settore e i centri antiviolenza già esistenti e operanti sul nostro territorio per assumere procedure omogenee (articolo 3). Tale rete dovrà rispondere alle principali linee di intervento che la Regione dovrà adottare (articolo 1): un sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi, accordi di programma tra amministrazioni; creazione di una rete territoriale, inserimento delle vittime nel mercato del lavoro. Tutto ciò ha lo scopo di assicurare a donne e minori che subiscono atti di violenza il diritto a un sostegno gratuito, psicologico, fisico e sociale per recuperare la propria autonomia e dignità (articolo 2) riconoscendo l'attività dei centri antiviolenza e promuovendo l'istituzione e il funzionamento delle Case rifugio attraverso le province regionali. Il presente disegno di legge prevede altresì (articolo 8) l'istituzione di un Osservatorio sulla violenza alle donne e ai minori presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con il compito di monitoraggio dei fenomeni, raccolta dati, mappatura sistema dei servizi e promozione di iniziative di sensibilizzazione. E' altresì prevista la stesura di accordi di programma tra amministrazioni per prevenire e contrastare la violenza di genere (articolo 9), l'inserimento lavorativo delle donne oggetto di violenza attraverso apposite borse lavoro (articolo 10). Il presente disegno di legge non prevede finanziamenti particolari ma il coordinamento funzionale e l'attivazione di fondi e risorse sia regionali che provenienti da programmi dei Fondi europei 2007-2013.
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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1. Principi
1. La Regione, in attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi vigenti, delle risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni unite, della Organizzazione mondiale della sanità e delle risoluzioni e programmi dell'Unione europea, riconosce che ogni tipo e grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne, costituisce una negazione del diritto all'inviolabilità, alla libertà e alla dignità della persona. 2. A tal fine la Regione promuove un Piano triennale di interventi 2010-2013 per contrastare e prevenire la violenza di genere, favorire la conoscenza del fenomeno, intraprendere campagne di sensibilizzazione, avviare un confronto tra i diversi livelli di governo regionale, locale e del terzo settore, incrementare la dotazione di strutture e servizi territoriali, potenziare le competenze degli operatori pubblici e privati, favorire l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza al fine di consentire alle stesse autonome e consapevoli scelte di vita. 3. La Regione inoltre adotta quattro linee di intervento: a) sistema di regionale di monitoraggio e valutazione degli interventi; b) accordi di programma tra amministrazioni; c) creazione di una rete territoriale; d) inserimento delle vittime nel mercato del lavoro.
Art. 2. Finalità
1. La Regione: a) promuove l'attività di prevenzione della violenza di genere, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti nelle relazioni uomo-donna; b) assicura alle donne che subiscono atti di violenza, il diritto ad un sostegno fisico, psicologico e sociale per recuperare la propria autonomia, la propria integrità e dignità; c) garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali, anche solo minacciati, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza. 2. La Regione riconosce l'attività dei Centri antiviolenza e ne favorisce il funzionamento nel proprio territorio. Promuove, altresì, l'istituzione e il funzionamento di Case rifugio per assicurare alle donne in difficoltà l'accoglienza e percorsi di autonomia e di superamento del disagio. 3. Per favorire l'attività dei centri ed il funzionamento delle Case rifugio, già esistenti o di prima attuazione, le risorse sono erogate in favore delle province regionali che provvedono alla gestione in proprio o ad assegnarle a comuni o a enti, associazioni e imprese sociali in forma singola o associata. Art. 3. Realizzazione della rete 1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 2, la Regione sostiene e incentiva la realizzazione di una rete di relazioni tra i comuni, le province, le aziende ospedaliere e universitarie, le aziende sanitarie provinciali (ASP), gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, gli uffici territoriali del Governo-Prefetture, la magistratura, le organizzazioni sindacali, gli enti datoriali, i centri antiviolenza presenti sul territorio che abbiano nei propri statuti tali finalità e su espressa richiesta, le associazioni culturali e di volontariato. 2. La rete ha lo scopo di favorire procedure omogenee e di attivare l'immediato intervento dei soggetti di cui al comma 1, su base provinciale, zonale-distrettuale. 3. La Regione adotta linee guida e di indirizzo contro la violenza di genere mediante gli strumenti di programmazione di cui alla legge n. 328/2000 e la legge regionale n. 10/2003 e promuove intese e protocolli per l'attuazione di interventi omogenei tra i soggetti della rete. 4. Le province promuovono il coordinamento territoriale dei soggetti della rete anche al fine della definizione di progetti integrati da presentare ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 5. L'assistenza e la protezione da parte dei soggetti della rete è attivata su richiesta della vittima, rivolta anche ad un solo soggetto della rete.
Art. 4. Programmi antiviolenza 1. La Regione sostiene programmi di antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza, finalizzati all'accoglienza e al sostegno e al recupero delle normali condizioni di vita. 2. I programmi sono presentati da: a) enti locali singoli o associati, enti pubblici anche economici e dalle aziende sanitarie provinciali; b) centri antiviolenza; c) associazioni iscritte all'albo del volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale e imprese sociali. 3) I progetti prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.
Art. 5. Centri antiviolenza 1. I Centri antiviolenza svolgono le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza: a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; b) percorsi personalizzati di superamento del trauma, basati sull'analisi delle specifiche situazioni, volti a favorire progetti di vita e di autonomia; c) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella utilizzazione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna. 2. I Centri intrattengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza sociosanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi sociosanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l'impiego operanti sul territorio. 3. I Centri antiviolenza devono assicurare strutture e personale con specifiche competenze professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subita dalle donne. 4. Il Centro offre la possibilità di utilizzare numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e quindi adeguatamente pubblicizzati. 5. Le strutture devono garantire anonimato e segretezza.
Art. 6. Case di accoglienza 1. Le case di accoglienza, devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza. Esse sono strutture di ospitalità temporanea per le donne e per i minori che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza. 2. Le case di accoglienza hanno la finalità di: a) offrire ospitalità temporanea alle donne, sole o con figli, vittime di violenza; b) sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia; c) creare cultura e spazi di libertà per donne e minori, vittime di gravi maltrattamenti; d) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio; e) permettere la continuità dei rapporti affettivi e assistenziali con i figli maggiorenni e gli altri componenti del nucleo familiare e a prescindere dall'età con i figli diversamente abili. 3. L'accesso alle case di accoglienza avviene per il tramite dei centri antiviolenza. 4. Le case sono dotate di strutture e personale con competenze professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subita dalle donne. 5. Nelle case sono garantite la consulenza legale, psicologica, l'orientamento al lavoro e un progetto volto all'inclusione sociale delle vittime.
Art. 7. Gratuità
1. I servizi dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza sono gratuiti.
Art. 8. Osservatorio sulla violenza alle donne e ai minori
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l'Osservatorio sulla violenza alle donne e ai minori. 2. L'Osservatorio è composto dall'Assessore regionale competente con funzioni di presidente, da cinque esperti e da tre rappresentanti delle associazioni operanti nel settore, presenti sul territorio. 3. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da apposito regolamento, adottato con decreto assessoriale. 4. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti: monitoraggio dei fenomeni di violenza, raccolta dei dati e della documentazione, integrandoli con le fonti statistiche; mappatura del sistema dei servizi, che operano a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza; lettura, analisi ed elaborazione dei dati raccolti; realizzazione di iniziative di studio e ricerca sul fenomeno; promozione di iniziative di sensibilizzazione e informazione attraverso seminari, pubblicazioni e convegni; rapporti con le strutture a cui compete l'assistenza.
Art. 9. Accordi di programma
1. La Regione promuove accordi di programma tra amministrazioni per prevenire e contrastare la violenza di genere. 2. Ogni provincia, sulla base degli accordi di cui al comma 1, redige un programma di intervento locale con gli operatori territoriali. 3. Ogni programma stabilisce gli interventi strutturali, i percorsi formativi per gli operatori delle strutture e dei servizi nonché i rapporti con gli altri enti.
Art. 10. Inserimento lavorativo
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, la Regione istituisce borse lavoro della durata non inferiore ad un anno. Favorisce l'inserimento nel mercato del lavoro anche attraverso la formazione mirata e incentivi alle assunzioni.
Art. 11. Assistenza garantita
1. La Regione interviene affinché i comuni, le province e le ASP garantiscano assistenza finanziaria alle donne che si trovino nella necessità, provata e documentata dai Centri antiviolenza, di lasciare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di violenza.
Art. 12. Concessione di contributi
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, stabilisce i criteri per la concessione di contributi diretti a finanziare le strutture e le attività di cui alla presente legge. 2. I contributi sono erogati in favore delle province regionali, che provvedono alla gestione in proprio o ad assegnarli al comune in forma singola o associata. 3. Una quota delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14, non inferiore all'80 per cento, è destinata al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza. La restante quota è destinata alle attività di informazione, di monitoraggio degli episodi di violenza nonché all'elaborazione e all'analisi dei dati forniti dai centri.
Art. 13. Cumulabilità dei finanziamenti
1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalle normative comunitarie e statali.
Art. 14. Norma finanziaria
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il triennio 2010-2012, la spesa annua di 500 migliaia di euro cui si provvede, nei limiti delle disponibilità, coi fondi trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi della legge n. 328/2000. 2. Per le finalità della presente legge, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, in aggiunta alle risorse di cui al comma 1, è autorizzato a attivare, per quanto compatibili, anche le risorse relative agli obiettivi specifici del PO FSE 2007-2013.
Art. 15. Disposizioni finali
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della