Opportune iniziative allo scopo di garantire la corretta applicazione del contratto di lavoro ai due giornalisti dell'ufficio stampa della provincia di Enna. Marziano Bruno (PD)
Al Presidente della Regione, premesso che:
la legge n. 150/2000 istituisce gli uffici stampa nella pubblica amministrazione e che negli enti locali della Regione l'assegnazione degli stessi è affidata a giornalisti iscritti all'ordine e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico;
l'accordo stipulato tra la Presidenza della Regione, l'Unione delle province siciliane, l'Associazione nazionale dei comuni e l'Organizzazione sindacale dei giornalisti( Associazione siciliana della stampa), pubblicato nella GURS del 16.11.2007, sana la sentenza della
Corte costituzionale n. 189 del 5.6.2007, che sanciva l'illegittimità di tre articoli di legge (art. 58 comma 1, l.r. 18-5-96, n.33; art. 16, comma 2, l.r. 17.3.200, n.8; art. 127, comma 2, l.r. 26-3-202-n.2;
la succitata sentenza non afferma l'illegittimità dell'applicazione dell'intero contratto nazionale di lavoro giornalistico per gli addetti stampa nelle pubbliche amministrazioni, ma sostiene l'illegittimità del medesimo contratto senza una contrattazione sindacale unicamente per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche professionali come quella di capo redattore;
detta anomalia è stata superata proprio mediante l'accordo sancito tra i soggetti sopraccitati;
nessuna provincia e nessun comune ha messo in atto inquadramenti contrattuali con qualifiche amministrative con contratto degli enti locali che hanno riguardato gli addetti stampa inquadrati nelle piante organiche;
la circolare n. 9/2004 congiunta tra INPDAP-INPGI (cassa previdenza giornalisti), precedente alla suddetta sentenza della Corte costituzionale, ha imposto agli enti pubblici di versare i contribuiti
dei dipendenti con mansioni giornalistiche alla cassa di previdenza degli stessi giornalisti (INPGI) a prescindere dal contratto applicato, come reca la circolare, riconoscendo quindi la specificità delle mansioni meritevoli di applicazione di normative ad hoc;
rilevato che:
la neo giunta provinciale di Enna, nella prima seduta del 23.7.2008, ha deliberato la retrocessione dei due addetti stampa qualifica di capo redattore - annullando il contratto di lavoro giornalistico, la retribuzione maturata, i versamenti all'istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI) e alla cassa di assistenza sanitaria(CASAGIT);
è diritto fondamentale dei lavoratori mantenere le posizioni lavorative pregresse, facendo salvi i rapporti in precedenza definiti, poiché sono stati acquisiti i diritti già entrati definitivamente nel patrimonio di un soggetto;
per sapere:
se non ritenga necessario fare luce sulla vicenda sin qui descritta quale unico caso in Sicilia in cui due unità, precedentemente contrattualizzate con il rispettivo contratto di categoria, successivamente si sono viste negare i diritti acquisiti;
se non ritenga opportuno porre in essere ogni misura possibile, presso la provincia regionale di Enna, allo scopo di garantire il pieno rispetto
degli accordi contrattuali e a tal fine se non ritenga utile convocare URPS, ANCI e ASSOSTAMPA per risolvere la vicenda di Enna, i cui effetti
potrebbero avere ricadute negative su tutte le unità giornalistiche contrattualizzate assunte presso gli enti locali in Sicilia.
(10 settembre 2008)
MARZIANO-TERMINE